La ditta aveva presentato ricorso impugnando l'intimazione di pagamento ricevuta da Equitalia. Una intimazione che si riferiva a Iva, Ires, Irap, ritenute, addizionali e riguardava diversi anni. Insomma, una bella sommetta.
Il caso Equitalia, contribuenti e tasse
Nella sentenza n. 325/1/2016, accogliendo solo parzialmente il ricorso del contribuente, la Commissione ha stabilito che quest'ultimo doveva effettivamente pagare le imposte richieste dall'ente riscossore, ma non l'aggio che esse prevedevano.Quest'ultimo infatti è il compenso dovuto a Equitalia per la sua opera come concessionario-esattore su mandato dell'ente impositore. Come tale, il compenso non può essere scaricato sul contribuente, perché tale comportamento non ha alcuna giustificazione ne' collegamento all'attività effettivamente svolta.
L'aggio invece deve gravare sull'ente impositore, perché riguarda il rapporto tra questo ed il concessionario del servizio stesso (Equitalia) e non può dunque essere addossato al contribuente, che invece è un soggetto del tutto estraneo a tale rapporto.
C'è poi anche un'altra cosa da evidenziare: essendo l'aggio esattoriale un aiuto di Stato che la normativa assegna ad un'impresa, si configura un contrasto con l'articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che giudica gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Sotto qualsiasi forma essi siano, perché falsano o minacciano la concorrenza.
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